Nuovi adempimenti per i gestori di strutture ricettive: CIR e CIN
Dal 1° settembre 2024 entra nella fase pienamente attuativa, tramite la nuova piattaforma “ROSS1000”, la Banca Dati Regionale delle Strutture Ricettive, anche ai fini del rilascio del nuovo Codice Identificativo Regionale (CIR), da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione della propria struttura.
La scadenza oltre la quale il gestore è soggetto a sanzione per la mancata richiesta ed esposizione del CIR è il 1° novembre p.v.
Soltanto una volta ottenuto il nuovo CIR tramite la piattaforma ROSS1000, sarà possibile ottenere il Codice Identificativo Nazionale (CIN), attualmente in piena fase attuativa.
Si ricorda che tale codice deve essere pubblicato su ogni annuncio ed esposto all’esterno delle strutture e degli immobili (le strutture obbligate ad avere la targa esterna possono inserire il CIN lì, mentre gli alloggi turistici, che non hanno l’obbligo della targa, possono inserire il loro CIN sulla targhetta del citofono).
Contestualmente al CIN, per gli alloggi per uso turistico (e locazioni brevi) scatta l’obbligo di dotarsi di un estintore a norma di legge (6kg) e dei rilevatori di monossido di carbonio e di gas combustibili.
(Sono esclusi della dotazione dei rilevatori i gestori non dotati di impianto a gas).
Si ricorda che per tutte le altre strutture ricettive extralberghiere (Affittacamere, Bed & Breakfast, Case per Vacanze) vige già l’obbligo dell’estintore.
La scadenza oltre la quale il gestore è soggetto a sanzione per la mancata richiesta ed esposizione del CIN (e per la dotazione di estintore e rilevatori per gli alloggi turistici) è il 2 novembre p.v.
Tutti i gestori, senza nessun caso di esclusione, sono obbligati a richiedere sia il nuovo CIR che il CIN.
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